L’art.57 del t.u.l.p.s. stabilisce che senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
È soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 del t.u.l.p.s., per il disposto dell’art.110 del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., anche la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.