Il codice penale al capo III del Titolo V tratta della falsità in atti: falsità che può essere commessa:

  • da un pubblico ufficiale che, per gli effetti della legge penale, è colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, intendendo per pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;