PG - Falsità in atto pubblico - NOZIONI SULL'ARGOMENTO
Il codice penale al capo III del Titolo V tratta della falsità in atti: falsità che può essere commessa:
- da un pubblico ufficiale che, per gli effetti della legge penale, è colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, intendendo per pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;
- da una persona esercente un pubblico servizio che, agli effetti della legge penale, è colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Intendendo per pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
In primo luogo occorre precisare che il codice penale distingue i reati di falsità in due categorie: falsità materiale e falsità ideologica. La falsità è materiale quando il documento viene materialmente alterato, modificato, o cancellato: ad es. commette reato di falsità materiale il pubblico ufficiale che modifica la data di un atto. In tale ipotesi si può parlare di non genuinità dell’atto. La falsità è ideologica invece quando non vi è un’alterazione materiale del contenuto dell’atto, che appare quindi integro, ma l’atto attesta fatti non veritieri : ad es. commette reato di falsità ideologica colui che in una comunicazione per apertura di un esercizio di vicinato dichiara falsamente di possedere i requisiti morali. In tale ipotesi quindi si può parlare di non veridicità dell’atto e affinchè il reato sia perseguibile occorre che colui che ha commesso la falsità abbia un obbligo giuridico ad attestare il vero. 1) Falsità materiale Il codice penale individua tre diverse fattispecie di falsità materiale: a. art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni; b. art. 477 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; c. art. 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Le pene sono aumentate se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso ovvero se la falsità è commessa in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati. Trattasi di tre reati propri in quanto possono essere commessi solamente da pubblici ufficiali; se questi atti di falsità materiale sono invece commessi da un privato la previsione è contenuta nell’art. 482 Falsità materiale commessa dal privato che testualmente recita "Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo". Si sottolinea che il legislatore ha tenuto distinti i reati di falsità materiale in atti pubblici da quelli commessi su certificazioni o autorizzazioni amministrative. Il criterio distintivo tra atto pubblico e certificato non va ricercato nella funzione probatoria del primo, giacché l'uno e l'altro sono destinati a provare la verità dei fatti attestati. La distinzione dipende, invece, dall'appartenenza o meno del fatto attestato alla sfera di attività del pubblico ufficiale, nel senso che è atto pubblico quello che documenta un fatto che il pubblico ufficiale ha direttamente compiuto o che è avvenuto alla sua presenza o manifestazioni originarie di volontà del pubblico ufficiale. (Cassazione Penale Sez. V, sent. n. 676 del 27 gennaio1983). 2) Falsità ideologica Per la falsità ideologica sono previste le seguenti ipotesi per il pubblico ufficiale a. art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476; b. art. 480 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. per una persona esercente un servizio di pubblica necessità a. art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51,00 a euro 516,00. per il privato a. art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.


