Autotutela - verbale notificato e impugnato davanti al prefetto
Autotutela - verbale notificato e impugnato davanti al prefetto - esclusione - limiti dell'interruzione del procedimento sanzionatorio (Titolo VI)
Domanda
Un ricorso per un infranzione al CdS presentato alla Prefettura per il tramite del Comando P.M., può essere annullato in autotutela dal Comandante, senza che lo stesso venga inviato alla Prefettura? Nel caso specifico l'annullamento avverrebbe in quanto il ricorrente si appella che nel P.C.V. è scritto "Sostava in area vietata" mentre esiste segnaletica di "Divieto di fermata".Inoltre si chiede, altresì se il ricorso viene presentato al GdP e/o alla Prefettura direttamente e questi rimettono, il ricorso, al Comando per le proprie deduzioni, può essere sempre annullato in autotutela dal Comandante? Nel ringraziare, porgo distinit saluti.
Risposta
L'annullamento dei verbali già notificati e non impugnati rappresenta un aspetto problematico. Certo è che per procedere all'annullamento di un verbale occorre rilevare un interesse concreto e attuale, nonchè di rilevanza pubblica, oltre ad un motivo oggettivo. Ove ad esempio si dovesse oggettivamente ritenere infondato un verbale impugnato davanti al giudice di pace è senz'altro opportuno procedere al suo annullamento in corso di causa, stante il pericolo concreto ed attuale che a seguito della scontata soccombenza derivino spese per l'amministrazione pubblica (1).
Se invece non si riscontra l'interesse pubblico, ma il verbale notificato è oggettivamente infondato, previ opportuni protocolli con la prefettura, è possibile richiederne l'annullamento all'autorità preposta a garantire la terzeità e quindi la trasparenza e l'imparzialità della procedura sanzionatoria. E' da escludere un annullamento in autotutela del verbale per il quale è stato proposto ricorso in prefettura, essendo in tali casi espressamente previsto che l'organo di polizia proponga deduzioni tecniche favorevoli all'accoglimento del ricorso, che avverrà nei consueti modi previsti.
Residua invece la possibilità di annullare il c.d. preavviso, sempre ove sussistano motivi oggettivi idonei a determinare la necessità di non proseguire il procedimento sanzionatorio.
Quanto al caso specifico, soprattutto ove sia stato indicato il luogo esatto della violazione e il ricorrente contesti proprio che in tale punto esiste un divieto di fermata, non mi pare vi siano motivi oggettivi per l'annullamento del verbale opposto, visto che il divieto di fermata comprede il divieto di sosta, sia giuridicamente che visivamente, nè pare vi sia una lesione del diritto di difesa da parte del ricorrente o l'indicazione di una diversa norma violata, ma semmai una indicazione forse generica, ma non errata di per sè. Quindi, come responsabile dell'ufficio del contenzioso, personalmente, ricorrendo tali circostanze, non annullerei il verbale, nè fornirei parere favorevole all'archiviazone, sostenendo che il veicolo effettivamente sostava ove è vietata, oltre che la fermata, la sosta e quindi la dicitura sul verbale è idonea alla contestazione della violazione e alla garanzia del diritto di difesa.
(1) 28 settembre 2006
Provvedimento di autotutela in corso di giudizio - indicazioni contrarie del Ministero - attualità della giurisprudenza - sussiste (Titolo VI)
24/1/2005
Rettifica del verbale nel corso dell'opposizione - possibilità di rinotificazione dell'atto viziato - limiti (Titolo VI)
28 ottobre 2005
Annullamento d'ufficio del verbale in autotutela - modifiche alla l. n. 241/90 - effetti (Titolo VI)
Ove occorresse invece un atto di autotutela (ma non pare il caso per quanto rappresentato) si rimanda a quello già presente nella sezione della pratica che può essere adattato con minimi adeguamenti ai vari casi di autotutela possibili.
Formulario (RTF, 10 Kb)
Autotutela in corso di giudizio


