POLIZIA AMMINISTRATIVA - Internet Point
NOZIONI SULL'ARGOMENTO
1. Premessa
Il fenomeno definito genericamente "Internet", nato in Italia nel 1994 e nel resto del mondo pochi anni prima, è un sistema che permette di collegarsi con qualsiasi persona, organizzazione o "sito" che abbia un indirizzo su una delle tante reti connesse, nonché di usufruire dei numerosi servizi messi a disposizione degli utenti, di effettuare comunicazioni rapidissime via posta elettronica con amici, clienti, fornitori ed interlocutori di tutto il mondo, esplorazioni del vasto mondo ipertestuale, prelievi di software gratuito, effettuazione di ricerche scientifiche e di ricerche di mercato, di ditte produttrici, di eventuali clienti ecc..
Questo sistema è oggi accessibile non solo tramite i computers installati nelle abitazioni private ma anche in postazioni messe a disposizione del pubblico in locali aperti appositamente o presso esercizi pubblici di somministrazione, sale gioco, sale da ballo ecc…
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva liberalizzato i servizi di internet e di fax, offerti alla clientela nei esercizi pubblici e commerciali, al fine di allinearsi con la normativa adottata dalla comunità europea in data 7 marzo 2002 e in fase di recepimento nell'ordinamento nazionale. Con delibera n.102/03/CONS del 15 aprile 2003, pubblicata sulla G.U. serie generale n.113 del 17 maggio 2003, l'Autorità garante delle comunicazioni aveva modificato la propria precedente delibera n.467/00 che imponeva a tutti coloro - e quindi anche ai gestori di esercizi pubblici e commerciali - che offrono al pubblico servizi di telecomunicazione, mediante apparecchiature terminali, l'obbligo di una dichiarazione preventiva su apposito modulo al Ministero delle comunicazioni. Al fine di agevolare la diffusione dei servizi di comunicazione elettronica, come richiesto dalla stessa comunità europea, il Garante prevedeva che" non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni ai sensi dell'art.6 del d.P.R. n.318/97, nelle condizioni esposte nelle premesse al provvedimento, quel esercente l'attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete". La semplice messa a disposizione della clientela di apparecchiature terminali di rete, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete internet, non avendo rilievo significativo rispetto all'attività principale, non richiedeva più un titolo autorizzativo.
Con decreto legge27 luglio 2005, n. 144, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 173, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,della legge 31 luglio 2005, n.155 sono state dettate misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
2. Licenza del questore
Questo decreto, adottato al fine di attuare un efficace contrasto al terrorismo internazionale, all’art.7 istituisce una nuova licenza di pubblica sicurezza, da richiedere al questore, per l’esercizio delle seguenti attività:
apertura di pubblico esercizio o circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei sociapparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (internet point).
La legge di conversione n.155/77 ha sostanzialmente modificato il contenuto dell’art.7 del d.l. 144 in quanto l’obbligo della licenza del questore sussiste anche nel caso in cui l’esercizio pubblico o il circolo mettano a disposizione del pubblico o dei soci anche un solo apparecchio terminale e anche quanto tale attività di internet point è meramente accessoria all’attività del pubblico esercizio.Nella sua prima formulazione il decreto legge prevedeva invece l’obbligo della licenza solo in caso di attività prevalente di internet point ovvero effettuata con almeno tre apparecchi.
Per l'individuazione degli esercizi pubblici, nei quali vige l’obbligo di detta licenza, occorre fare riferimento agli esercizi autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS che disciplina:
le attività ricettive ( alberghi, locande, pensioni, ecc..) - Le attività ricettive, infatti, sono disciplinate dalla legge 29 marzo 2001, n.135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo e, per espressa disposizione dell'art.9 della citata legge, anche dall'art.86 del TULPS;
gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, bar, osterie, pub ecc…)- L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 e, per espressa disposizione dell'art.152del regolamento di esecuzione del TULPS, come modificato dal d.p.r. n.311/01, anche dall'art.86 del TULPS – Nelle regioni che hanno già disciplinato in modo autonomo le attività di somministrazione (Emilia Romagna, Lombardia e Toscana ) le attività di somministrazione sono da ritenersi anche esercizi pubblici di cui all’art.86 del TULPS;
le sale gioco (sale pubbliche per bigliardi o altri giochi leciti);
gli stabilimenti di bagni e le piscine.
Per i circoli privati il legislatore precisa che l’obbligo sussiste per i circoli di “qualsiasi specie” e quindi per tutti i circoli indipendentemente dal fatto:
che siano o meno aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
che svolgano al loro interno attività di somministrazione.
L’obbligo sussiste anche per coloro che svolgono già questa attività; infatti l’art.7, comma 2, del d.l. 144 dispone che per coloro che già esercitano le attività indicate al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
La suddetta licenza non deve essere richiesta:
per le imprese che possiedono dei computers e dei sistemi di collegamento anche telematico per uso interno e quindi non accessibili ai clienti o ai soci;
nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale;
dai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici per le attività di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti alle dimostrazioni;
per l'offerta di servizio fax, salvo che si utilizzino tecnologie a commutazione di pacchetto (voip) – si tratta quindi di fax inviati tramite internet (circolare del Ministero dell’interno n.5577PAS.15185.12982D(22) dell’11.1.2006 conferma obbligo di licenza anche per le tabaccherieche utilizzano apparecchiature a tecnologia di commutazione di pacchetto);
per l'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che utilizzano SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile (cellulari) rilasciate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
per servizi di connessione offerti nelle attività ricettive agli alloggiati mediante comuni linee telefoniche, anche dedicate, accessibili dalle camere d’alloggio, in quanto gli obblighi di identificazione degli utenti e di registrazione dei relativi dati sono assolti mediante le procedure previste dall’art.109 del TULPS (circolare del Ministero dell’interno n.5577PAS.13805.12982D(22) dell’29.9.2005);
per i servizi offerti dalle biblioteche e dai altri servizi degli enti locali che erogano servizi telematici al pubblico (URP, Informagiovani, Centri per l'impiego ecc.), che però hanno l'obbligo delle misure di identificazione e conservazione dei dati del traffico telematico (precisazione del Ministro Pisanu in una lettera datata 16.8.05 e inviata ad ANCI e UPI).
E se gli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche sono installati in locali di pubblico spettacolo,in esercizi commerciali o artigianali, ecc?. Si ritiene che l’obbligo della licenza sussista comunque,ma la circolare citata del Ministero dell’Interno non fornisce indicazioni in merito; per tale motivo è opportuno sentire il parere della locale questura.
La circolare n. 557/PAS/12982D(22) del 29.8.2005del Ministero dell’Interno precisa che questa licenza “ si configura come una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva competenza statuale, aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (quale ad es., per i pubblici esercizi, quella prevista dall’art. 86 del Testo Unico delle leggi di P.S. e dall’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, o quella di cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alla dichiarazione di inizio di attività di cui all’art. 25 del predetto D. Lgs. n. 259/2003, che costituisce, anzi, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio delle attività ivi disciplinate.”
Lalicenza, che il questore deve rilasciare, è da ritenersi una licenza di polizia, ma a quale articolo del TULPS fare riferimento per individuarne la disciplina? Il comma 3 dell’art.7 del d.l. n.144 dispone che “Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi”.
Da questi riferimenti sembrerebbe quindi trattarsi di una licenza di pubblico esercizio di cui all’art.86 del TULPS (e ripeto “sembrerebbe” in quanto questa interpretazione è in contrasto con quanto precisato nella circolare del Ministero dell’Internon. 557/PAS/12982D(22) del 29.8.2005 in materia di sanzioni – vedidi seguito il commento sulla disciplina sanzionatoria).
In particolare quindi trovano applicazione per il:
a) capo III del titolo I:
art. 8 - le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge;
art. 9 - oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;
art. 10 - le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata;
art. 11 - salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
b) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta;
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione;
art. 12 - obbligo di provvedere all’istruzione dei fanciulli a termini delle leggi vigenti;
b) capo IV del titolo I:
art.16 – facoltà di accesso degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza in qualunque ora nei locali adibiti all’attività soggetta ad autorizzazione di polizia;
art.17-bis, commi 1 e 2 – disciplina sanzionatoria - sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 (pagamento inmisura ridotta€ 1.032,00);
art.17-ter – disciplina per l’applicazione delle misure interdittive cautelari quali lacessazione o la sospensione dell'attività esercitata in violazione delle prescrizioni;
art.17-quater – disciplina per l’applicazione della sanzione accessoria dellasospensione dell'attività esercitata in violazione delle prescrizioni;
art. 92 - oltre quanto previsto dall'art. 11, la licenza di pubblico esercizio non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
a) capo II del titolo II:
art. 86 - divieto diesercitare, senza licenza, esercizi pubblici;
art. 100 - oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini;
art. 101 - divieto di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai;
Oltre ai sopra elencati articoli del TULPS, trovano applicazione anche le relative norme del regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ed in particolare:
art. 180 - obbligo di esporre la tariffa dei prezzi e l'autorizzazione;
art. 185 - obbligo di tenere accesa dall'imbrunire alla chiusura una luce alla porta principale;
art. 186 - obbligo di cessare il servizio all'ora di chiusura e di sgomberare il locale;
art. 187 - divieto di rifiutare le prestazioni del proprio esercizio senza un legittimo motivo.
La licenza deve essere rilasciata dal Questore (e non dal Sindaco) e quindi tale disposizione deroga alla regola generale che vede i comuni competenti al rilascio delle licenze di polizia inerenti i pubblici esercizi.
3. Silenzio assenso.
L’art.7, comma 3, del d.l. 144/2005 dispone che “La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda”, qualora non vi sia uno specifico atto di diniego.
Anche se non viene richiamato l’art.20 della legge n.241/90 questa disposizione sembra assoggettare la licenza per l’utilizzo degli apparecchi terminali per le comunicazioni anche telematiche alla disciplina del silenzio assenso, in espressa deroga a quanto dispone l’art.20 della legge n.241/90 che, dopo le modifiche introdotte dal d.l. 35/2005 convertito con modificazioni in legge n. 80/2005, stabilisce che detta disciplina non si applica agli atti e “procedimenti riguardanti …. (…)…….. la pubblica sicurezza …” .
Occorre valutare se questa deroga deve essere intesa come un’eccezione alla regola generale ovvero se le licenze di cui al titolo III del TULPS sono da intendersi procedimenti di polizia amministrativa e non di “pubblica sicurezza”.
4. Termini per richiedere la licenza
L’obbligo della licenza decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art.7, comma 1) e quindi dal 17 agosto 2005.La legge di conversione è stata pubblicata, infatti, in data 1 agosto 2005 ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per coloro che già esercitano le suddette attività ( internet point ed internet caffè) la licenza dovrà essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi entro il26 settembre 2005. Il decreto legge è stato pubblicato, infatti, in data 27 luglio 2005 ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
5. Misure per il monitoraggio dei clienti
Il Ministro dell’interno, con decreto 16 agosto 2005, ha emanato:
le misure che il titolare dell’esercizio è tenuto ad osservareper il monitoraggio delle operazioni dell’utentedel servizio internet e per l’archiviazione dei relativi dati;
le misure di preventiva acquisizione di dati anagraficiriportati su un documento di identitàdei soggetti che utilizzano le postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad internetutilizzando tecnologia senza fili.
In particolare il decreto stabilisce per i titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie l’obbligo di:
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalità di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente;
c) adottare le misure occorrenti per il monitoraggio delle attività e più precisamente:
c).1 - memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni:
c).2 -mantenere i dati, con modalità che ne garantiscano l'inalterabilità e la non accessibilità da parte di persone non autorizzate, fino al 31 dicembre 2007;
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonché, in conformità al codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.
Il decreto, all’art.2 precisa inoltre che queste disposizioni, con esclusione di quelle sopra indicate alla lettera c), si applicano anche nei confronti dei “…….fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, collocati in aree non vigilate. In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, non potranno avere validità superiore ai dodici mesi dall'ultima operazione di identificazione. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi di utilizzazione maggiori e comunque non superiori a cinque anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai frequentatori di centri di ricerca, università ed altri istituti di istruzione per i terminali installati all'interno delle medesime strutture.
Né il decreto né la citata circolare del Ministero dell’Interno precisano quali siano gli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche “collocati in aree non vigilate”, tenuto conto che il decreto 16 agosto 2005 è stato adottato ai sensi dell’art.7, comma 4, del d.l 144/05 che dispone per gliapparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche posti a disposizione dei clienti e dei soci dei pubblici esercizi e dei circoli privati.
6. Disciplina sanzionatoria
Il d.l.144/2005 non prevede in modo esplicito sanzioni per coloro che aprono un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, senza chiederne la licenza al questore.
La disposizione, contenuta nell’art.7, comma 3, del decreto legge n.144, che stabilisce l’applicazione, in quanto compatibili, anche delle disposizioni del capo IV del titolo I del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, fa sostenere al Ministero dell’Interno, nella citata circolare n. 557/PAS/12982D(22) del 29.8.2005,che l’esercizio abusivo di detta attività sia da ritenersi violazione dell’art.17 del TULPS e quindi reato di tipo contravvenzionale. “Conseguentemente, la polizia giudiziaria adotterà le misure previste dal codice di procedura penale per l’interruzione delle attività costituenti reato.”.
Chi scrive è dell’opinione che è possibile sostenere, con le medesime argomentazioni, che la disposizione contenuta nell’art.7, comma 3, del decreto legge n.144, che stabilisce l’applicazione, in quanto compatibili, anche delle disposizioni del capo III del titolo II, faccia rientrare questa attività nell’art.86 del TULPS e quindi l’esercizio abusivo di essa sia sanzionabile in via amministrativa dall’art.17-bis, comma 1, del TULPS.
L’art.17 del TULPS sancisce che “ Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila”. L’interpretazione ministeriale, che sostiene l’applicazione dell’art.17per la violazione di una norma non appartenente al TULPS, ma al d.l. 144/05, sembra non tenere conto del principio di legalità sancito dall’art.1 del c.p. che stabilisce “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.
Sostenere, invece, che il riferimento al capo III del titolo II, del TULPS faccia rientrare questa attività tra gli esercizi pubblici di cui all’art.86, è compatibile con la disposizione ivi contenuta: infatti “Hanno carattere esemplificativo e non tassativo le indicazioni contenute nell'articolo 86 del TULPS riguardo alle attività per il cui esercizio si rende necessaria l'autorizzazione, attualmente rilasciata dall'autorità comunale, per l'espletamento delle attività” (Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 60 del 08 gennaio 1998).
Stante, comunque, le indicazioni del Ministero dell’Interno, in attesa che la giurisprudenza si esprima, è più opportuno adottare l’interpretazione fornita nella circolare.
Non è dato inoltre conoscere quali sanzioni applicare per l’inottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto 16 agosto 2005, salvo che non si voglia sostenere,che trattasi di violazione di cui all’art.9 del TULPS, sanzionato in tale fattispecie penalmente sempre dall’art.17 del TULPS: su questo punto comunque il Ministero non fornisce indicazioni
Se invece si sostiene che l’internet point è un esercizio pubblico l’inottemperanza alle prescrizioni è sanzionata dall’art.17-bis, comma 2, del TULPS.
Vero è che il legislatore quando individua nuovi obblighi e divieti potrebbe prevedere in modo chiaro e inequivocabile la disciplina sanzionatoria, ma purtroppo negli ultimi anni si assiste sempre più all’emanazione di provvedimentiche danno inizio ad una vera e propria “caccia al tesoro” per la ricerca delle sanzioni da applicare, delle autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative e degli enti cui devolvere i proventi.
Con nota 557/PAS.17075.12982D (22), l’avvocatura di Stato in merito ai provvedimenti da adottare per la violazione dell’art.7 del d.l n.144/2005, ha ritenuto coretto il comportamento adottato dalla procura di Piacenza che non ha convalidato il sequestro di polizia giudiziaria di un phone center ritenendo la violazione di natura amministrativa e quindi con la possibilità di applicare l’art.17-ter del TULPS.
7. Il controllo
Trattandosi di un’attività soggetta a licenza rilasciata dal questore il controllo deve essere esercitato, per il disposto dell’art.16 del TULPS, dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza che hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.
L’esercizio abusivo dell’attività di internet point costituisce, come sopraesaminato, reato di tipo contravvenzionale e quindi, all'accertamento procedono anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e, di conseguenza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia locale e municipale.
In particolare, l’art.7,comma 5, del d.l 144/2005 stabilisce che il controllo sull'osservanza del decreto del Ministro dell'interno, che stabilirà le misure che il titolare o il gestore dell’esercizio pubblico è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, e l'accesso a detti dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,della legge 31 luglio 2005, n.155 “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”– art.7;
decreto del Ministero dell’Interno 16 agosto 2005 “Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155”.
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - "Testo unico delle leggidipubblica sicurezza"- art.86;
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - "Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggidipubblica sicurezza".


